COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona
Piazza Libertà, 3 - tel. 0372/64331- 64406
fax. 0372/64613
E - mail: pievesangiacomo@pn.itnet.it

VENDITA LOTTI DI AREA EDIFICABILE AD USO INDUSTRIALE - ARTIGIANALE - COMMERCIALE
AL PREZZO DI L. 53.000 AL MQ. (s.c.) GIA' URBANIZZATI

ABACO DELLE AREE
Lotto n. 1 mq. 6.000
Lotto n. 2 mq. 8.000
Lotto n. 3 mq. 7.000
Lotto n. 4 mq. 7.000
Lotto n. 5 mq. 7.000
Lotto n. 6 mq. 6.700
Lotto n. 7 mq. 6.300
TOTALE SUPERFICIE EDIFICABILE 48.000 mq.
Parcheggi pubblici mq. 2.600
Verde pubblico mq. 7.050
Verde privato mq. 9.500 (da cedere)
Rispetto Stradale da utilizzare
Come piazzale aziendale mq. 6.500 (da cedere)
Viabilità mq. 8.300
TOTALE SUPERFICIE TERRITORIALE MQ. 81.950
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 10 Norme particolari per i lotti edificabili
Gli insediamenti edilizi dovranno comunque rispettare i valori limite stabiliti per i vari indici edilizi dall’art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale e, in particolare, comunque rimanere entro i limiti di seguito elencati:
lu
= 0,8 mq/mqRc= 50%
Np= 3,0
H
= 9,0 ml (salvo che particolari e dimostrate esigenze tecniche non impongano la realizzazione di volumi tecnici, così come definiti dalla C.M.31.1.73 n.2174, di altezza maggiore)Df
= 10,0mtDc 5,0 mt
Ds
= 10,0 mt (salvo D.M. 2.4.68 n.1444 e le più specifiche indicazioni determinate dai "fili fissi" riportati sulla tavola di azzonamento)Rhd
= 1/1Rhs
= 1/2La distanza dal confine con altre proprietà potrà ridursi a 0 mt nel caso e nei limiti di accostamento a costruzioni preesistenti e nel caso di apposita convenzione sottoscritta dal confinante.
Salvo i casi sopra descritti e salvo convenzione sottoscritta dal confinante che altrimenti garantisca il rispetto della distanza di 10 mt tra pareti delle quali anche una sola sia "finestrata", la distanza dal confine privato non potrà comunque risultare inferiore a 5 mt.
L'edificazione di abitazioni per il titolare e per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti è ammessa, nel limite di due abitazioni per ogni unità produttiva e con una superficie lorda complessiva di pavimento non superiore a 200 mq. ed a condizione che i volumi relativi non vengano costruiti a se stanti, ma costituiscano parte integrante dei volumi destinati all'attività produttiva o, quantomeno, ne riprendano la tipologia costruttiva e i dettagli esecutivi.
Le singole abitazioni non potranno comunque occupare una superficie lorda complessiva di pavimento superiore a 150 mq. per alloggio.