ANTIMAFIA - COMUNICAZIONI

Le "comunicazioni antimafia", previste al fine di accertare l’assenza di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 Legge 31 maggio 1965 n. 575 da parte di soggetti interessati ad attivare rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere richieste, escluse le ipotesi attinenti al regime normativo delle "informazioni", nei seguenti casi:

  1. Licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio.
  2. Concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici.
  3. Iscrizione negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell’albo nazionale dei costruttori, nei registri della Camera di Commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso.
  4. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati.
  5. Contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

La "comunicazione" antimafia non è comunque richiesta :

  1. Per i rapporti fra i soggetti pubblici (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti ed aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllati dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche).
  2. Per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al punto 1 e altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575.
  3. Per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza.
  4. Per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale.
  5. Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire.

In luogo della acquisizione della "COMUNICAZIONE" è prevista dalla legge l’ipotesi del ricorso ad apposita AUTOCERTIFICAZIONE, con la quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nei seguenti casi:

  1. Per i contratti ed i subcontratti relativi a forniture o lavori dichiarati URGENTI.
  2. Per i provvedimenti di RINNOVO conseguenti a provvedimenti già disposti.
  3. Per attività private sottoposte a regime autorizzatorio che possono essere intraprese su DENUNCIA DI INIZIO da parte del privato alla pubblica amministrazione competente (art. 19 L. 241/1990).
  4. Attività private sottoposte alla disciplina del SILENZIO-ASSENSO indicate nella tabella C annessa al regolamento governativo approvato con D.P.R. 26 aprile 1992 n. 300 e successive modifiche e integrazioni (art. 20 L. 241/1990).

Sono escluse dall’ambito oggettivo della "documentazione antimafia" quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sulla attività imprenditoriale. Rimangono parimenti escluse le erogazioni o altre agevolazioni economiche che non attengano allo svolgimento di attività imprenditoriali, ma ad esigenze economico- sociali personali o al perseguimento di interessi patrimoniali non imprenditoriali.

Requisiti e competenza territoriale :

La documentazione antimafia deve essere acquisita dagli Enti Pubblici interessati e cioè dalle Pubbliche Amministrazioni, gli Enti e le Aziende vigilati dallo Stato o da altro Ente Pubblico e le Società o Imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico, nonché i Concessionari di Opere Pubbliche.

La documentazione antimafia è innanzitutto costituita da attestazione risultante nei CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELLE IMPRESE tenuti dalla CAMERA DI COMMERCIO, rilasciata direttamente ai soggetti privati interessati e riportante la seguente dicitura: "NULLA OSTA AI FINI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.. LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E’ EMESSA DALLA C.C.I.A.A. UTILIZZANDO IL SISTEMA INFORMATIVO UTILIZZATO DALLA PREFETTURA DI ROMA". Nei certificati è riportato l’elenco dei soggetti controllati, completo dei relativi dati anagrafici, indicati nell’allegato 5 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è integrato (anche mediante dichiarazione del legale rappresentante) con l'indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione (quando, ad esempio, il consorzio svolge attività istruttoria o di tramite con la P.A. per taluni dei consorziati).

La "comunicazione antimafia", sostituita in via ordinaria dai certificati camerali recanti la dicitura antimafia, viene rilasciata dalla Prefettura solo quando i certificati rilasciati dalla Camera di Commercio sono privi della dicitura sopra riportata e, comunque, quando i collegamenti telematici non rilasciano l'indicazione liberatoria circa l'insussistenza delle cause ostative al rapporto con la Pubblica Amministrazione.

La richiesta alla Prefettura va effettuata dove ha sede l' Ente pubblico interessato, allegando esclusivamente copia del certificato di iscrizione dell’impresa presso la Camera di Commercio, privo evidentemente della apposita dicitura antimafia.

Nel caso di richiesta effettuata da privati è consentita la presentazione e il ritiro mediante persona munita di apposita DELEGA con atto recante sottoscrizione autenticata. La delega deve essere soltanto esibita, unitamente a un documento di identificazione, sia all’atto della richiesta che all’atto del ritiro. Nel caso di ritiro a mezzo di persona delegata, la "comunicazione" è rilasciata in busta chiusa a nome del richiedente.

Validità temporale:

La "Comunicazione antimafia" è utilizzabile per un periodo di SEI MESI dalla data del rilascio, anche in copia autenticata e per un procedimento diverso.

Costo del servizio : Nessuno.

Normativa :

 

Ufficio :

Area 1 – Ufficio antimafia

Dirigente Reggente:

Dott.ssa Emilia GIORDANO

Responsabile :

Sig.ra Mariateresa STELLARDI

Addetto al servizio :

Sig.ra Vilma ZONI - Sig. Aldo FERIGUTTI

Telefoni :

0372- 488433,  0372-488410

Fax :

0372/488667, 0372/488666

Orario di apertura :

dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00

il mercoledì dalle 9,00 alle 16,30

 


 

 

ANTIMAFIA - INFORMAZIONI

Le "informazioni" antimafia, relative alla verifica della insussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose in società o imprese interessate ad attivare rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono venire acquisite dai soggetti pubblici (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti ed aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllati dallo Stato o da altro ente pubblico), prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nella legge e che si riportano di seguito:

  1. Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali.
  2. Concessione di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altre enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
  3. Contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.

Nei casi indicati le "informazioni" devono essere richieste, salvo il divieto di frazionamento compiuto allo scopo di eludere l’applicazione della norma, solo nei casi in cui il valore sia:

  1. pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati.
  2. superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
  3. superiore a 300 milioni di lire per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

    Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle soglie comunitarie espresse anche in Euro :

1    €.5.000.000    -   Lire 9.861.150.000     (lavori pubblici)

2    €.  200.000    -    Lire    387.254.000    (forniture beni e servizi)

3    €.  750.000    -    Lire 1.452.202.500

4    €.  400.000    -    Lire    774.508.000    (servizi erogazione energia o trasporti)

5    €.  600.000    -    Lire 1.161.762.000    (servizi di telecomunicazione)

6    €.  154.937    -    Lire   300.000.000     (subappalti, contributi, finanziamenti)

 

La "informazione" antimafia non è comunque richiesta :

  1. Per i rapporti fra i soggetti pubblici (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti ed aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllati dallo stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche.
  2. Per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al punto 1 e altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575.
  3. Per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale.

Requisiti e competenza territoriale :

Le "informazioni antimafia" possono essere acquisite innanzitutto dagli Enti Pubblici interessati e cioè dalle pubbliche amministrazioni, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche. Detti enti devono rivolgere la richiesta alla Prefettura della Provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti, subcontratti o concessioni.

La richiesta di informazione può essere effettuata anche dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificamente delegata, previa comunicazione all’amministrazione destinataria di voler procedere direttamente a tale adempimento. La delega deve risultare da atto recante sottoscrizione autenticata e deve essere esibita unitamente ad un documento di identificazione personale. In ogni caso la Prefettura fa pervenire le "informazioni" direttamente all’Amministrazione indicata dal richiedente.

Documentazione :

·         Domanda su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio.

·         Copia del certificato di iscrizione dell’impresa presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia. Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è integrato con la indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di costruzione il certificato è integrato con l'indicazione del direttore tecnico. In luogo o ad integrazione del certificato camerale può essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime indicazioni.

DURATA DEL PROCEDIMENTO E VALIDITA’ TEMPORALE:

La "Informazione antimafia" è rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta ed è utilizzabile, anche in copia autenticata, per un periodo di SEI MESI dalla data del rilascio per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti.

Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all’Amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.

Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi d’urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l’amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Le facoltà di revoca e di recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.

Il versamento dei contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, può essere in ogni caso sospeso fino a quando pervengono le informazioni del Prefetto.

Una importante innovazione nel panorama delle misure antimafia riguarda l’attivo rapporto di collaborazione tra gli Enti appaltanti e il Prefetto della provincia interessata all’esecuzione delle opere e dei lavori pubblici in quanto quest’ultimo se tempestivamente informato, già dalla pubblicazione del bando di gara, può escludere preventivamente la partecipazione ai lavori di imprese a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (art. 12 comma 4 D.P.R. 252/98).

Al riguardo, presso l’ufficio è disponibile un modello di comunicazione delle opere e dei lavori pubblici da parte dell’Ente pubblico.

Altra novità, sempre ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa, riguarda l’estensione degli accertamenti da parte del Prefetto anche ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi delle imprese, nonché la possibilità di un aggiornamento dell’esito delle informazioni (art. 10 comma 8 D.P.R. 252/98).

Costo del servizio :

            Nessuno.

Normativa :

 

 

Ufficio :

Area 1 – Ufficio antimafia

Dirigente Reggente:

Dott.ssa Emilia GIORDANO

Responsabile :

Sig.ra Mariateresa STELLARDI

Addetto al servizio :

Sig.ra Vilma ZONI - Sig. Aldo FERIGUTTI

Telefoni :

0372- 488433, 0372-488410

Fax :

0372/488667, 0372/488666

Orario di apertura :

dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00

il mercoledì dalle 9,00 alle 16,30