RICHIESTE DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LE VITTIME DELL’ESTORSIONE

Il Fondo di solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli estorsori, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in cinque anni, il cui importo è commisurato agli interessi estorsivi effettivamente pagati, e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.

Secondo la legge, ha diritto a beneficiare dei contributi previsti dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione colui che, esercitando un'attività economica o una libera professione, abbia subito un danno a beni mobili e immobili, o lesioni personali, o un danno sotto forma di mancato guadagno, in conseguenza di: a) delitti commessi per costringerlo ad aderire a richieste di estorsione, avanzate anche successivamente ai fatti; b) delitti commessi per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste; c) una situazione d'intimidazione anche ambientale. L'elargizione è concessa ad alcune condizioni, di cui due fondamentali: la vittima deve aver riferito all'autorità giudiziaria tutti i particolari di cui sia a conoscenza sul delitto da cui è derivato il danno; la vittima non deve aderire, o deve aver smesso di farlo, a richieste di estorsione (questa condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di accesso al Fondo).

L'elargizione è pari all'intero ammontare del danno (danno emergente e mancato guadagno) e, comunque, non superiore per ogni domanda a 3 miliardi di lire (nel caso di più domande da parte dello stesso soggetto, l'importo complessivo non può superare i 6 miliardi in tre anni).

Il contributo è esente dal versamento delle imposte Irpef ed Irpeg.

Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione è concessa per il solo importo eccedente la somma eventualmente ricevuta dall'interessato in base alla Legge 302/1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Allo stesso modo, se esiste una polizza assicurativa e l'importo del danno supera la somma liquidata dall'assicurazione, il contributo viene concesso per la sola quota eccedente.

Una volta ricevuta la domanda, il Prefetto svolge un'istruttoria, che conclude entro un massimo di 90 giorni. La domanda, accompagnata da tali elementi istruttori, giunge così al Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, che entro un massimo di 60 giorni la esamina e delibera sulla concessione dell'elargizione. Quindi, entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, all'interessato viene comunicato se la sua richiesta è stata accolta. In caso positivo, egli riceve subito l'elargizione.


Per abbreviare ulteriormente i tempi, su richiesta dell'interessato, il Comitato di solidarietà può disporre la concessione di un'anticipazione fino al 70% del danno indennizzabile (previa richiesta di un parere al Pubblico Ministero competente, qualora il delitto cui è collegato il danno sia oggetto di indagini preliminari).


Con l'elargizione ricevuta, la vittima del racket può sia riavviare la vecchia attività economica, sia decidere d'intraprenderne una nuova, anche in un luogo diverso.

 

L'importo viene corrisposto in una o più soluzioni: dopo ogni pagamento, egli dovrà documentare di aver destinato le somme man mano ricevute ad attività economiche di tipo imprenditoriale. In caso contrario, dovrà restituire i soldi. Lo stesso accadrà qualora egli accetti, nei tre anni successivi alla concessione del contributo, richieste estorsive.

Requisiti

Possono quindi richiedere il contributo: l'interessato o, in caso di morte con movente estorsivo, i suoi eredi; per conto dell'interessato: una delle associazioni od organizzazioni antiracket iscritte in un apposito elenco tenuto dal Prefetto; il Consiglio nazionale dell'ordine professionale al quale egli appartiene; una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Cnel; gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni antiracket che abbiano subito danni a beni mobili e immobili, o lesioni personali, o un danno in forma di mancato guadagno, a seguito della propria attività svolta nelle associazioni stesse; soggetti terzi che, pur non essendo dirette vittime delle richieste di estorsione, abbiano riportato lesioni personali o danni ai beni mobili o immobili in conseguenza di azioni a fini di estorsione rivolte ad altri.

Documentazione

La domanda in carta libera, indirizzata al Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura (art.19 della Legge 44/99) ed al Prefetto del luogo ove si è consumato il delitto, va inviata al Prefetto con plico raccomandato con avviso di ricevimento o depositata presso la Prefettura, entro 120 giorni dalla data della denunzia o dalla data in cui l'interessato viene a sapere, in base ad indagini preliminari in corso, che l'evento lesivo da lui subito può derivare da finalità di estorsione.

[ Confronta ora l'aggiornamento introdotto con il decreto-legge 28.12.2006 n. 300, convertito con la legge 26.02.2007, n. 17 - Circolare esplicativa n. 2084 del 16 marzo 2007 ]

In caso di intimidazione ambientale, la domanda va presentata entro un anno dalla data in cui o sono cominciate le richieste di estorsione, o l'interessato è stato per la prima volta oggetto di violenza o minaccia.

Questi termini sono sospesi qualora il Pubblico Ministero, sussistendo un pericolo di ritorsione, decida di garantire la riservatezza di chi dichiara di essere vittima del racket.

Nella domanda occorre specificare i fatti accaduti, i danni subiti e la loro quantificazione, dichiarare l'esistenza o meno di contratti di assicurazione sui beni danneggiati o distrutti, e se si sono ricevuti altri risarcimenti previsti dalle norme in vigore.

Alla domanda va allegata tutta la documentazione che comprovi il possesso dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, previsti dalla legge per l'accesso ai benefici economici del Fondo.

Il modello della domanda può essere reperito in Prefettura o sul sito del Ministero dell’Interno, www.interno.it, alla sezione racket ed usura o scaricata dal presente sito.

Tenuto conto della complessità della materia, gli interessati possono chiedere un appuntamento per ottenere tutti i chiarimenti del caso.

Costo del servizio :  nessuno.

Modulistica:

·   richiesta di accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione

Accordi :

· protocollo d'intesa a favore delle vittime dell'usura firmato il 30 gennaio 2007

· accordo-quadro nazionale per la prevenzione dell'usura ed il sostegno alle vittime del racket, dell'estorsione e dell'usura

 

Normativa : v. il link sull’accesso al Fondo per l’usura

Indirizzi utili:

Ufficio del Commissario per il Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura:
Via Cesare Balbo 39 - 00184 ROMA - Numero verde 800-999000

Altre notizie utili, compreso l’elenco delle associazioni antiracket, sono reperibili sul sito del Ministero dell’Interno, www.interno.it o presso la Prefettura.

ufficio :

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

dirigente reggente:

Dott.ssa Emilia GIORDANO

responsabile:

Sig.ra Mariateresa Stellardi

addetti:

Sig.ra Vilma Zoni – Sig. Aldo Ferigutti

Telefono:

0372/4881 (centralino Prefettura) -0372/488417

Fax :

0372-488666