RICHIESTE DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LE VITTIME DELL’USURA
Il Fondo di Solidarietà per le Vittime dell'usura è indirizzato alla concessione di mutui a tasso zero a favore delle vittime dell'usura per fatti verificatisi a partire dall'1.1.1996. Sulla base dell'art. 7, lettera g) del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 71 del 26 marzo 1997), i benefici in questione possono essere altresì concessi a coloro che figurano parti lese nei procedimenti per usura in primo grado in corso successivamente all'entrata in vigore della Legge antiusura anche se riferiti a fatti verificatisi prima del 1.1.1996. [ Confronta ora l'aggiornamento introdotto con il decreto-legge 28.12.2006 n. 300, convertito con la legge 26.02.2007, n. 17 - Circolare esplicativa n. 2084 del 16 marzo 2007 ]
Destinatari dell'intervento sono esclusivamente gli esercenti un'attività economica. L'art. 14 della L. 7.3.1996 n. 108, infatti, dispone che il Fondo eroghi mutui a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale commerciale artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.
Quindi, per la concessione del mutuo, è necessario risultare parte offesa nel procedimento penale per usura ed essere un lavoratore autonomo. Il mutuo viene concesso su domanda dell'interessato che deve presentarla al Fondo, per il tramite della Prefettura del luogo in cui è stato commesso il fatto (e dove dunque è stata esercitata l'azione penale), entro 180 giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata o si ha avuto notizia dell'inizio delle indagini. Si sottolinea che il termine è perentorio (art. 7, comma 2° del Regolamento 455/99).
Il mutuo non potrà essere concesso se non al termine della fase pre-processuale e sempreché essa si chiuda con un decreto che disponga il rinvio a giudizio dell'imputato. In base all'art. 14, 3° comma della Legge, è, però, possibile ottenere un'anticipazione non superiore al 50% del mutuo, dimostrando che sussistono necessità urgenti che la giustificano. Esso viene elargito per una durata massima di 10 anni.
Il contributo può essere revocato dal Commissario governativo anti-racket, sentito il comitato di gestione del Fondo, se non sussistono più i requisiti per la concessione.
Requisiti :
Il richiedente deve dichiarare di essere vittima del reato e deve risultare parte offesa nel relativo procedimento penale. Deve altresì indicare il tipo di attività svolta (allegando magari il certificato di iscrizione C.C.I.A.A.) e quantificare con precisione l'importo del mutuo richiesto. Quest'ultimo va rapportato al danno economico subito, ovvero alla differenza tra interessi versati all'autore del reato ed interessi legali.
Il richiedente non deve essere gravato da precedenti condanne per il reato di usura né sottoposto a misure di prevenzione. Non deve aver concorso nel reato. Non potrà, inoltre, accedere al fondo se ha fornito notizie false o reticenti nel procedimento penale. La delibera di concessione del mutuo è, inoltre, subordinata al decreto di rinvio a giudizio, per cui vi devono essere fondati elementi di riscontro sulla veridicità e concretezza dei fatti di usura subiti da chi fa domanda.
Documentazione :
La domanda in carta libera, indirizzata al Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura (art.19 della Legge 44/99) ed al Prefetto del luogo ove si è consumato il delitto, va inviata al Prefetto con plico raccomandato con avviso di ricevimento o depositata presso la Prefettura.
Alla domanda va allegata tutta la documentazione che comprovi il possesso dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, previsti dalla legge per l'accesso ai benefici economici del Fondo.
Il modello della domanda può essere reperito in Prefettura.
Tenuto conto della complessità della materia, gli interessati possono chiedere un appuntamento per ottenere tutti i chiarimenti del caso.
Costo del servizio : nessuno.
Modulistica:
· richiesta di accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell’usura
Accordi :
· protocollo d'intesa a favore delle vittime dell'usura firmato il 30 gennaio 2007
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno al link antiracket ed antiusura - http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/antiracket/ -, il primo elenco delle banche che hanno aderito all’accordo quadro sottoscritto il 31 luglio 2007 dal Commissario Straordinario del Governo per le iniziative antiracket ed antiusura. L’elenco è comprensivo anche dei referenti indicati da ciascuna banca con i relativi recapiti, nonché dei referenti delle Commissioni regionali dell’ABI.
E' possibile visualizzare il medesimo elenco, in formato .pdf, cliccando qui.
Normativa :
Indirizzi utili:
Ufficio del Commissario per
il Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura:
Via Cesare Balbo 39 - 00184 ROMA - Numero verde 800-999000
Per chiarimenti, gli interessati potranno contattare direttamente il Dirigente dell’Ufficio, Dott.ssa Carolina Bellantoni.
ufficio : |
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica |
dirigente reggente: |
Dott.ssa Emilia GIORDANO |
responsabile: |
Sig.ra Mariateresa Stellardi |
addetti: |
Sig.ra Vilma Zoni – Sig. Aldo Ferigutti |
Telefono: |
0372/4881 (centralino Prefettura) -0372/488417 |
Fax : |
0372-488666 |