CITTADINANZA 

- Concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

- Concessione della cittadinanza italiana per matrimonio


Principi:

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. L'uguaglianza tra l'uomo e la donna.La volontà di evitare condizioni di apolidia.

 Come si acquista

Automaticamente:

A domanda:

Requisiti (in alternativa):

- Se discendente da cittadino italiano per nascita (fino al secondo grado) (art. 4):

Requisiti (tutti):

- residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio;

- validità del matrimonio;

-assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge;

- assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale;

Per naturalizzazione (art. 9):

Requisiti(tutti):

- dieci anni di residenza legale;

- reddito sufficiente;

- assenza di precedenti penali;

- rinuncia alla cittadinanza d'origine (ove prevista).

 

 

Vi sono, per casi particolari previsti dalla legge, abbreviazioni alla residenza decennale:

- tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;

- quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;

- cinque anni per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;

- sette anni per l'affiliato da cittadino italiano;

- non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all'estero.

 

Come si perde

 Per rinuncia:

- da parte dell'adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottante, sempre che detenga o riacquisti un'altra cittadinanza;

- da parte del cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all'estero e se possiede, acquista o riacquista un'altra cittadinanza;

- al raggiungimento della maggiore età da parte di chi ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, alla condizione che detenga un'altra cittadinanza.

 

Automaticamente:

- per arruolamento volontario nell'esercito di uno Stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno Stato estero malgrado il divieto espresso dal Governo italiano; o se durante lo stato di guerra con uno Stato estero, il cittadino abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato;

- in caso di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottato, purché questi detenga o riacquisti un'altra cittadinanza.

 

Come si riacquista se perduta

 A domanda:

 Automaticamente:

 


CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE

Requisiti  richiesti:

Ø       dieci anni senza interruzioni, salvo le seguenti riduzioni;

Ø        quattro anni per il cittadino dell’Unione Europea;

Ø       tre anni per lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado (nonni), sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica;

Ø       cinque anni dall’adozione per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano;

Ø       cinque anni per l’apolide;

Ø       non è richiesto alcun periodo di residenza per lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano;

·         Reddito sufficiente;

·         Assenza di precedenti penali;

·         Rinuncia alla cittadinanza di origine ( ove richiesta)

 

Documentazione da produrre in Prefettura:

tutta la documentazione dovrà essere prodotta in originale in bollo ed una copia semplice

a)      Istanza per l'acquisto della cittadinanza da compilarsi su un modello prestampato (Modello B) da ritirarsi presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell'interessato (in bollo);

b)      Estratto dell'atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità debitamente tradotto e legalizzato ; in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità del richiedente;

c)      Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto debitamente tradotti e legalizzati .Qualora l'ordinamento del Paese di origine non preveda il rilascio di tale certificazione, va prodotto atto notorio. In tale atto il dichiarante dovrà attestare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico nel Paese di origine; in questo caso, il dichiarante dovrà, inoltre, produrre un'attestazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare nella quale si attesti la "non previsione" del Paese di origine dell'istituto della certificazione penale;

d)     Certificato Generale del Casellario Giudiziale e carichi pendenti (da richiedere presso il Tribunale competente per territorio);

e)      Certificato di Stato di famiglia;

f)       Certificato storico di residenza. Se i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico storico per ogni Comune;

g)      Copia autenticata dei modd. 740/Unico o 101 del triennio antecedente la domanda, ovvero certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda. L'autentica del mod. 740 dovrà essere eseguita dall'ufficiale delle imposte dirette presso il quale è stato presentato l'originale del modello stesso;

h)      ricevuta di versamento del contributo di 200,00 €. ( sul C/C Postale n. 809020 intestato a MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA )

i)         copia del titolo di soggiorno;

j)         certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al II° grado ( per art. 9 comma 1), lett. a);

k)       Dichiarazione autorizzativa per le competenti autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche Italiane accreditate presso lo Stato di appartenenza, da compilare su modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura;

l)        Certificato di svincolo dalla cittadinanza di origine (come indicato nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 22.11.1994): limitatamente alle ipotesi in cui la propria cittadinanza non si perda automaticamente con l'acquisto volontario di una straniera. Dovrà essere esibito dall'interessato solo dopo il formale invito da parte del Ministero dell'Interno - Divisione Cittadinanza e non all'atto della presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.

 

Modulistica:

·   istanza : Modello B

 


CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A

Requisiti  richiesti

·         residenza legale in Italia per almeno 2 anni dopo il matrimonio, 1 anno in presenza di figli italiani, oppure tre anni di matrimonio;

·         validità del matrimonio;

·         assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge (art. 6 legge n. 91/1992);

·         assenza di impedimenti connessi con la sicurezza nazionale.

  Documentazione da produrre in Prefettura:

tutta la documentazione dovrà essere prodotta in originale in bollo ed una copia semplice

a)      Istanza per l'acquisto della cittadinanza da compilarsi su un modello prestampato (Modello A) da ritirarsi presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell'interessato (in bollo);

b)      Estratto dell'atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità debitamente tradotto e legalizzato ; in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità del richiedente;

c)      Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto debitamente tradotti e legalizzati .Qualora l'ordinamento del Paese di origine non preveda il rilascio di tale certificazione, va prodotto atto notorio. In tale atto il dichiarante dovrà attestare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico nel Paese di origine; in questo caso, il dichiarante dovrà, inoltre, produrre un'attestazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare nella quale si attesti la "non previsione" del Paese di origine dell'istituto della certificazione penale;

d)     Certificato Generale del Casellario Giudiziale e carichi pendenti (da richiedere presso il Tribunale competente per territorio);

e)      Certificato di Stato di famiglia ;

f)       Certificato storico di residenza. Se i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico storico per ogni Comune;

g)      copia dell’atto integrale di matrimonio;

h)       Certificato di cittadinanza italiana del coniuge;

i)         certificato di nascita di figli nati da genitore italiano;

j)         copia del titolo di soggiorno;

k)      ricevuta di versamento del contributo di 200,00 €. ( sul C/C Postale n. 809020 intestato a MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA )

Certificato di svincolo dalla cittadinanza di origine (come indicato nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 22.11.1994): limitatamente alle ipotesi in cui la propria cittadinanza non si perda automaticamente con l'acquisto volontario di una straniera. Dovrà essere esibito dall'interessato solo dopo il formale invito da parte del Ministero dell'Interno - Divisione Cittadinanza e non all'atto della presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.

 

TRADUZIONE : si intende la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana all'estero o del paese di origine in Italia, ovvero da un traduttore ufficiale (in questo caso dovrà essere sottoposta a giuramento presso la Cancelleria civile del Tribunale ove risiede il traduttore).

LEGALIZZAZIONE : si intende l'attestazione apposta dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese nel quale il documento è stato prodotto che la firma riportata nel medesimo documento è autentica. Sono esenti dalla legalizzazione i documenti redatti - oltre che in uno degli Stati facenti parte dell'Unione Europea - in uno degli Stati che aderiscono alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. In tali casi la legalizzazione è sostituita dalla cosiddetta "Apostille".

La legalizzazione di atti formati in uno Stato estero è assolutamente necessaria perché i medesimi  abbiano validità in Italia.

Per i documenti rilasciati da un'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, la legalizzazione viene effettuata dalla Prefettura. Vedi Legalizzazione di firme

Normativa:

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e relativi regolamenti di esecuzione, introdotti con DPR del 12 ottobre 1993, n. 572 e DPR 18 aprile 1994, n. 362; Legge 15 luglio 2009, n.  94.

Modulistica:

·   istanza : Modello A

 

 


 

Ufficio :

Area IV

Dirigente:

Dott.ssa Maddalena Della Rosa

Responsabile :

Sig.a Maria Ada Pendolino

Addetto al servizio :

Sig. Mauro Bartolomeo, Dott. Andrea Persico

Telefono :

0372.488.426 - .417

Fax :

 0372.488.666 - .667

Orario di apertura :

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 16.30