RICONOSCIMENTO GIURIDICO ENTI DI CULTO

RICONOSCIMENTO GIURIDICO ENTI DI CULTO CATTOLICO

La Prefettura cura l'istruttoria della domanda, assumendo i pareri degli Uffici Tecnici Erariali e le informazioni degli organi preposti, e inoltra il proprio parere al Ministero dell'Interno che provvede all'emanazione del decreto di riconoscimento giuridico.

Documentazione :

  1. ISTANZA: in bollo da € 14,62, sottoscritta dal legale rappresentante o dall'Autorità ecclesiastica competente, deve contenere:
  2. ASSENSO: della competente Autorità ecclesiastica al riconoscimento giuridico, può essere apposto in calce all'istanza o con un atto a parte. Non occorre qualora l'istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
  3. DECRETO EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE: se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana. Dallo stesso decreto dovrà risultare con chiarezza la configurazione giuridica (ad esempio associazione pubblica di fedeli, istituto di vita consacrata, etc.).
  4. NORME STATUTARIE: documento datato, l'originale in bollo e cinque copie conformi di cui una in bollo, sottoscritto dal rappresentante legale e munito del visto della competente Autorità ecclesiastica, corredato della eventuale delibera dell'organo collegiale. Lo stesso documento, strutturato in articoli, dovrà contenere:

N.B. - Per le parrocchie e chiese è sufficiente uno statuto più sintetico.

  1. RELAZIONE: sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte in concreto, con indicazione:
  2. ATTO O CONTRATTO: relativo alla disponibilità della sede (in copia).La disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (ad esempio contratto di locazione).
  3. PROSPETTI ECONOMICI: indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni (cinque per gli istituti di diritto diocesano) o del minor periodo di esistenza dell'ente.
  4. DICHIARAZIONE BANCARIA O DI ALTRO ISTITUTO DI CREDITO: comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente.
  5. PATRIMONIO IMMOBILIARE: qualora contestualmente al riconoscimento giuridico l'ente chieda l'autorizzazione ad accettare liberalità o ad acquistare beni, occorrerà integrare la documentazione con quella prevista per le autorizzazioni governative.

In relazione alla tipicità degli Enti, la documentazione dovrà essere integrata come di seguito indicata:

PARROCCHIE:

Ø     dichiarazione dell'Ordinario Diocesano da cui risulti:

Ø     perizia giurata sulle condizioni statiche, di manutenzione e di sicurezza della chiesa o del locale provvisorio, sede della parrocchia.

CHIESE:

Ø     dichiarazione dell'Ordinario Diocesano da cui risulti:

Ø     perizia giurata sulle condizioni statiche di manutenzione e di sicurezza dell'edificio sacro.

ISTITUTI RELIGIOSI: (a cui sono assimilati gli Istituti secolari)

Inoltre:

Tale certificazione non occorre per il riconoscimento delle case generalizie e delle procure.

SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA:

Tale dichiarazione non occorre per il riconoscimento delle case generalizie e delle procure.

ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI:


FONDAZIONI:

MUTAMENTO SOSTANZIALE NEL FINE, NELLA DESTINAZIONE DEI BENI E NEL MODO DI ESISTENZA DI UN ENTE DI CULTO CATTOLICO (ART. 19 L. 222/1985)

Ø     istanza in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:

·       indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico

·       denominazione e sede

·       elenco della documentazione allegata

Ø     Assenso all’istanza presentato dalla competente Autorità ecclesiastica in calce all’istanza o in atto a parte. Non occorre assenso in caso l’istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.

Ø     provvedimento dell’Autorità ecclesiastica che ha disposto o approvato il mutamento

Ø     delibera degli organi collegiali (ove esistenti)

Ø     certificato di iscrizione nel registro persone giuridiche

Ø     statuto vigente 8tranne che per gli Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, Istituti religiosi, Seminari)

Ø     relazione sottoscritta dal legale rappresentante sui motivi che hanno determinato il mutamento.

Normativa :

 

Ufficio :

Area IV

Dirigente:

Dott.ssa Maddalena Della Rosa

Responsabile :

Dirigente

Addetto al servizio :

Dott. Andrea Persico

Telefono :

0372.488.417

Fax :

0372.488.667

Orario di apertura :

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 16.30

 

 

RICONOSCIMENTO GIURIDICO ENTI DI CULTO DIVERSI DA QUELLO CATTOLICO

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda, assumendo i pareri e le informazioni degli organi preposti e inoltra poi il proprio parere al Ministero dell'Interno. Questo cura la relazione al Consiglio dei Ministri e la predisposizione del D.P.R. (riconoscimento ex L. 1159/1929) ovvero provvede all'emanazione del decreto ministeriale di riconoscimento giuridico di enti facenti capo a confessioni che hanno stipulato le intese (ex art. 8, 3° comma, Costituzione).

Documentazione necessaria per il riconoscimento giuridico ex art. 2 L. 1159/1929 e 10 R.D. 289/1930:

Ø     Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:

·       indicazione della natura giuridica dell'Ente

·       denominazione e sede

·       elenco della documentazione allegata

Ø     Atto costitutivo e statuto da redigere innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico. Dovrà essere prodotto in 5 copie autenticate, di cui 2 in bollo e dovrà contenere gli elementi ex art. 16 cod. civ.

Ø     Relazione sui principi religiosi cui l'Ente si ispira e sulle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti, se i principi religiosi si estrinsecano in riti, se sia prevista la figura del ministro di culto, l'autorità religiosa da cui l'ente dipende, l'elenco delle sede italiane ed estere con i nominativi dei responsabili, la consistenza numerica dei fedeli

Ø     Atto o contratto relativo alla disponibilità della sede (in copia) la disponibilità (es. contratto di locazione) dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo

Ø     Prospetti economici indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente

Ø     Dichiarazione bancaria o di altro istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente

Ø     Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia la dichiarazione va resa a termine degli artt. 2 e 4 L. 4/1/1968 n. 15 e succ. modifiche ed integrazioni. Si richiama in particolare l'attenzione sugli artt. 2 e 3 della legge 25/5/1997 n. 12

Documentazione necessaria per il mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 1159/1929 e 10 R.D. 289/1930:

Ø     Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:

·  indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico dell'Ente

·  denominazione e sede

·  elenco della documentazione allegata

Ø     Statuto modificato da redigere innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico. Dovrà essere prodotto in 5 copie autenticate, di cui 2 in bollo e dovrà contenere gli elementi ex art. 16 cod. civ.

Ø     Relazione sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento nonché sull'attività attualmente svolta dall'ente.

CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO

TAVOLA VALDESE

Documentazione necessaria per il riconoscimento giuridico ex L. 449/1984 art. 12:

Ø     Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Tavola Valdese

Ø     Delibera sinodale motivata in copia autentica, dalla quale risulti che l'ente di cui si chiede il riconoscimento è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese e che persegue congiuntamente i fini di culto, istruzione e beneficenza

Ø     lo  statuto dal quale l'ente è retto, che va allegato in copia autenticata

N.B. - A titolo meramente conoscitivo la documentazione di cui sopra può essere corredata di una relazione illustrativa delle attività concretamente svolte dall'ente, nonché della dotazione patrimoniale a disposizione dello stesso.

Documentazione necessaria per il mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 449/1984:

Ø     Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Tavola Valdese

Ø     Delibera sinodale in copia autentica, dalla quale risultino i motivi che hanno determinato il mutamento

Ø     lo statuto modificato dell'ente, che va allegato in copia autenticata

UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO

Documentazione necessaria per il riconoscimento giuridico ex L. 516/1988, art. 21 e seguenti:

Ø     Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dall'Unione

Ø     Delibera dell'Unione in copia autentica, dalla quale risulti che l'ente di cui si chiede il riconoscimento è stato costituito nell'ambito delle chiese cristiane avventiste, ha sede in Italia ed ha fine di religione o di culto

Ø     lo statuto dal quale l'ente stesso è retto, che va allegato in copia autenticata

Ø     Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana (la dichiarazione va resa a termini degli artt. 2 e 4 della L. 15/1968 e successive modificazioni). Si richiama in particolare l'attenzione sugli artt. 2 e 3 della L. 127/1997.

N.B. - A titolo meramente conoscitivo la documentazione di cui sopra può essere corredata di una relazione illustrativa delle attività concretamente svolte dall'ente, nonché della dotazione patrimoniale a disposizione dello stessa.

Documentazione necessaria per il mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 516/1988, art. 27:

Ø     Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dall'Unione, contenente:

·   l’indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico

·   denominazione e sede

·   elenco della documentazione allegata

Ø     Provvedimento dell'Autorità religiosa che ha disposto il mutamento

Ø     Certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche

Ø     Statuto modificato (ove esistente)

Ø     Relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA

Riconoscimento giuridico ex L. 517/198 - NON PREVISTO

Documentazione necessaria per il mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 517/1988, art.19:

Ø     Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dalle ADI, contenente:

·   l’indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico

·   denominazione e sede

·   elenco della documentazione allegata

Ø     Provvedimento dell'Autorità religiosa che ha disposto il mutamento

Ø     Certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche

Ø     Statuto modificato (ove esistente)

Ø     Relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento

UNIONE DELLE COMUNITA’ EBRAICHE ITALIANE

Documentazione necessaria per il riconoscimento giuridico ex L. 101/198, art. 18 sub 4:

Ø     Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità e dall'Unione

Ø     Relazione illustrativa delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante, allo scopo di consentire la presa di cognizione delle finalità della Comunità (cura dell'esercizio del culto, dell'istruzione e dell'educazione religiosa … art. 18 sub 2)

Documentazione necessaria per il riconoscimento giuridico ex L. 101/1989,art. 21 sub 1:

Ø     Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione

Ø     Statuto in copia autenticata, datato e munito dell'assenso della Comunità competente per territorio e dell'Unione, da cui in particolare rilevino che gli enti abbiano sede in Italia e che perseguono fini di religione o di culto

Ø     Dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante, allo scopo di consentire la verifica del fine di religione o di culto.

Documentazione necessaria per il mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 101/1989,art. 22:

Ø     Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione, contenente:

·   l’indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico

·   denominazione e sede

·   elenco della documentazione allegata

Ø     Provvedimento dell'Autorità religiosa che ha disposto il mutamento

Ø     Certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche

Ø     Statuto modificato ove esistente

Ø     Relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento.

Documentazione necessaria per il riconoscimento giuridico ex L. 116/1995, art. 11 sub 1:

Ø     Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal presidente dell'UCEBI

Ø     Delibera motivata adottata dall'Assemblea Generale

Ø     Provvedimento di costituzione in copia autenticata

Ø     Statuto in copia autenticata, da cui risulti la denominazione e la sede in Italia della Chiesa nonché le norme che ne regolano il funzionamento.

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D’ITALIA

Documentazione necessaria per il riconoscimento giuridico ex L. 116/199, art. 11 sub 1:

Ø     Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal presidente dell’UCEBI

Ø     delibera motivata adottata dall’Assemblea Generale

Ø     provvedimento di costituzione in copia autenticata

Ø     statuto in copia autenticata, da cui risultino la denominazione e la sede in Italia della Chiesa, nonché le norme che ne regolano il funzionamento.

Documentazione necessaria per il riconoscimento giuridico ex L. 116/199, art. 11 sub 2:

Ø     Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della istituzione, vistata dall'UCEBI

Ø     Provvedimento di costituzione in copia autenticata

Ø     Statuto in copia autenticata, sottoscritta dal legale rappresentante, allo scopo di consentire la verifica della rispondenza dell'ente al carattere ecclesiastico ed ai fini che l'ente si propone

Ø     Dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte.

Documentazione necessaria per il mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 101/1989, art. 22:

Ø     Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dall'UCEBI, contenete:

·   l’indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico

·   denominazione e sede

·   elenco della documentazione allegata

Ø     Provvedimento dell'Autorità religiosa che ha disposto il mutamento

Ø     Certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche

Ø     Statuto modificato ove esistente

Ø     Relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento

CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA

Documentazione necessaria per il riconoscimento giuridico ex L. 520/1995,art. 19:

Ø     Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della chiesa, dell'istituto o dell'opera vistata dalla CELI

Ø     Provvedimento di costituzione in copia autenticata

Ø     Statuto in copia autentica, sottoscritta dal legale rappresentante, allo scopo di consentire la verifica della rispondenza dell'ente al carattere ecclesiastico ed ai fini di religione o di culto, soli o congiunti con quelli di istruzione o beneficenza

Ø     Dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte

Documentazione necessaria per il riconoscimento giuridico ex L. 520/1995,art. 18, sub 1:

Ø     Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità, vistata dalla CELI

Ø     Motivata delibera del Sinodo della CELI in copia autenticata, dalla quale risulti anche la circoscrizione territoriale della Comunità

Documentazione necessaria per il mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 520/1995, art. 20:

Ø     Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dalla CELI, contenente:

·   indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico

·   denominazione e sede

·   elenco della documentazione allegata

Ø     Provvedimento dell'Autorità religiosa che ha disposto il mutamento

Ø     Certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche

Ø     Statuto modificato (ove esistente)

Ø     Relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento.

Normativa di riferimento
· Legge 1159/1929
· R.D. 289/1930
· Legge 449/1984
· Legge 516/88
· Legge 517/88
· Legge 101/1989
· Legge 116/1995
· Legge 520/1995

 

Ufficio :

Area IV

Dirigente:

Dott.ssa Maddalena Della Rosa

Responsabile :

Dirigente

Addetto al servizio :

Dott. Andrea Persico

Telefono :

0372.488.417

Fax :

0372.488.667

Orario di apertura :

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 16.30