LEGALIZZAZIONI
Legalizzazione di firme su documenti da valere all’estero o su documenti redatti da autorità estere e da valere in Italia
La "legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell'autenticità della firma stessa.
La Prefettura provvede alla legalizzazione delle firme.
Le firme sugli atti e documenti formati in Italia da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano devono essere legalizzate affinché abbiano valore in Italia.
Le firme sugli atti e sui documenti formati in Italia devono essere legalizzate affinché abbiano valore all'estero.
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione ma, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale. L'elenco dei traduttori ufficiali si trova presso la Cancelleria del Tribunale.
Accordi internazionali fra molti Paesi, ratifiche, adesioni successive hanno dato luogo a differenti procedure che attengono anche alla natura del documento.
In particolare, in base alla Convenzione di Londra 7 giugno 1968, sono esenti da legalizzazione gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi:
Atti soggetti alla legalizzazione, in base alla competenza
Sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l'"APOSTILLE" gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961:
Andorra |
Antigua e Barbuda |
Argentina |
Armenia |
Australia |
Austria |
Azerbaijan |
Bahamas |
Barbados |
Belgio |
Belize |
Bielorussia |
Bosnia-Erzegovina |
Botswana |
Brunei |
Bulgaria |
Capo Verde (dal 10/2/2010) |
Ceca Repubblica |
Cina (solo Hong Kong e Macao) |
Cipro |
Colombia |
Cook Isole |
Corea Repubblica |
Croazia |
Danimarca |
Dominica |
Dominicana Repubblica |
Ecuador |
El Salvador |
Estonia |
Federazione Russa |
Fiji |
Finlandia |
Francia |
Georgia |
Germania |
Giappone |
Gran Bretagna |
Grecia |
Grenada |
Honduras |
India |
Irlanda |
Islanda |
Israele |
Kazakhistan |
Lesotho |
Lettonia |
Liberia |
Liechtenstein |
Lituania |
Lussemburgo |
Macedonia |
Malawi |
Malta |
Marshall Isole |
Mauritius |
Messico |
Moldava Repubblica |
Monaco |
Mongolia (dal 31/12/2009) |
Montenegro |
Namibia |
Niue |
Norvegia |
Nuova Zelanda |
Olanda |
Panama |
Polonia |
Portogallo |
Romania |
Saint Kitts e Nevis |
Saint Lucia |
Saint Vincent e Grenadine |
Sao Tomé e Principe |
Samoa |
San Marino |
Serbia |
Seychelles |
Slovacchia |
Slovenia |
Spagna |
Stati Uniti d'America |
Sud Africa |
Suriname |
Svezia |
Svizzera |
Swaziland |
Tonga |
Trinidad e Tobago |
Turchia |
Ucraina |
Ungheria |
Vanuatu |
Venezuela |
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Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con L. 24.4.1990, n.106, è stata soppressa fra Belgio Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione.
Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Infine si deve tener conto che esistono accordi bilaterali che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti che andrebbero esaminati singolarmente, consultando la banca dati ITRA disponibile presso il sito del Ministero degli Esteri.
Documentazione :
Solo l'atto da legalizzare e gli eventuali allegati.
Costo del servizio :
Gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia che devono valere in Italia sono soggetti all'imposta di bollo pari a 14,62 Euro.
Normativa :
N.B. I testi delle Convenzioni possono essere scaricati dal sito http://itra.esteri.it (banca dati trattati internazionali).
Ufficio : |
Area IV |
Responsabile : |
Dott.ssa Maddalena Della Rosa |
Addetto al servizio : |
Sig. Andrea Persico |
Telefono : |
0372.488.417 |
Fax : |
0372.488.667 |
Orario di apertura : |
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 |