LEGALIZZAZIONI

 

Legalizzazione di firme su documenti da valere all’estero o su documenti redatti da autorità estere e da valere in Italia

La "legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell'autenticità della firma stessa.

La Prefettura provvede alla legalizzazione delle firme.

Le firme sugli atti e documenti formati in Italia da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano devono essere legalizzate affinché abbiano valore in Italia.

Le firme sugli atti e sui documenti formati in Italia devono essere legalizzate affinché abbiano valore all'estero.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione ma, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale. L'elenco dei traduttori ufficiali si trova presso la Cancelleria del Tribunale.

Accordi internazionali fra molti Paesi, ratifiche, adesioni successive hanno dato luogo a differenti procedure che attengono anche alla natura del documento.

In particolare, in base alla Convenzione di Londra 7 giugno 1968, sono esenti da legalizzazione gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi:

Atti soggetti alla legalizzazione, in base alla competenza

Sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l'"APOSTILLE" gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961:

Andorra

Antigua e Barbuda

Argentina

Armenia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

Barbados

Belgio

Belize

Bielorussia

Bosnia-Erzegovina

Botswana

Brunei

Bulgaria

Capo Verde (dal 10/2/2010)

Ceca Repubblica

Cina (solo Hong Kong e Macao)

Cipro

Colombia

Cook Isole

Corea Repubblica

Croazia

Danimarca

Dominica

Dominicana Repubblica

Ecuador

El Salvador

Estonia

Federazione Russa

Fiji

Finlandia

Francia

Georgia

Germania

Giappone

Gran Bretagna

Grecia

Grenada

Honduras

India

Irlanda

Islanda

Israele

Kazakhistan

Lesotho

Lettonia

Liberia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Macedonia

Malawi

Malta

Marshall Isole

Mauritius

Messico

Moldava Repubblica

Monaco

Mongolia (dal 31/12/2009)

Montenegro

Namibia

Niue

Norvegia

Nuova Zelanda

Olanda

Panama

Polonia

Portogallo

Romania

Saint Kitts e Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Sao Tomé e Principe

Samoa

San Marino

Serbia

Seychelles

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Stati Uniti d'America

Sud Africa

Suriname

Svezia

Svizzera

Swaziland

Tonga

Trinidad e Tobago

Turchia

Ucraina

Ungheria

Vanuatu

Venezuela

 

Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con L. 24.4.1990, n.106, è stata soppressa fra Belgio Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione.

Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

Infine si deve tener conto che esistono accordi bilaterali che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti che andrebbero esaminati singolarmente, consultando la banca dati ITRA disponibile presso il sito del Ministero degli Esteri.

Documentazione :

Solo l'atto da legalizzare e gli eventuali allegati.

Costo del servizio :

Gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia che devono valere in Italia sono soggetti all'imposta di bollo pari a 14,62 Euro.

Normativa :

N.B. I testi delle Convenzioni possono essere scaricati dal sito http://itra.esteri.it (banca dati trattati internazionali).

 

Ufficio :

Area IV

Responsabile :

Dott.ssa Maddalena Della Rosa

Addetto al servizio :

Sig. Andrea Persico

Telefono :

0372.488.417

Fax :

0372.488.667

Orario di apertura :

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 16,30