RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DI ENTI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture.

La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla Prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente.

 Ai fini del riconoscimento è necessario che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il Prefetto provvede all'iscrizione. Qualora la Prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine dei centoventi giorni ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il Prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Si fa presente che, il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dal DPR n. 616 del 24 Luglio 1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione.

Documentazione :

L'istanza di riconoscimento giuridico, redatta in carta da bollo e sottoscritta dal rappresentante dell'ente, va indirizzata alla Prefettura della provincia nella quale l'ente stesso ha la propria sede.

All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

  1. due copie , di cui una autenticata e in bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico;
  2. relazione illustrativa, in due copie, sull'attività concretamente svolta e/o su quella che l'ente intende perseguire, debitamente sottoscritta dal presidente del medesimo;
  3. relazione, in due copie, sulla situazione economico-finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, corredata da perizia giurata di parte nel caso di esistenza di beni immobili e da attestazione bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari;
  4. due copie dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio e nel periodo antecedente la presentazione dell'istanza, qualora l'istituzione abbia già operato come ente non riconosciuto;
  5. elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente, sottoscritto dal presidente di quest'ultimo, con indicazione del numero dei sodali (qualora si tratti di associazione);
  6. assenso dell'ordinario diocesano qualora l'ente non riconoscibile ai sensi dell'art. 9 della Legge 20.5.1985, n. 222, possa essere, comunque, riconosciuto, come dispone il successivo art. 10, alle condizioni previste dal codice civile.

Modifiche statutarie:

L'istanza redatta in duplice copia (di cui una in bollo), sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed indirizzata alla Prefettura competente, volta ad ottenere l'autorizzazione ad apportare modifiche allo statuto, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:

  1. copia autenticata in carta libera della deliberazione di modifiche, approvata dall'organo sociale competente, corredata dal nuovo statuto;
  2. indicazione analitica dei motivi che hanno indotto l'ente ad apportare le modifiche statutarie;
  3. copia dello statuto vigente, al fine di consentire un rapido confronto dei due testi;
  4. relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio, o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche;
  5. relazione economico-patrimoniale sulla situazione finanziaria attuale, corredata dai bilanci preventivi e dai conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio, o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche;
  6. assenso dell'ordinario diocesano qualora l'ente sia stato riconosciuto come disposto dall'art. 10 della Legge 222/85.

Costo del servizio :

Una marca da bollo da € 14,62 da apporre sulla domanda.

Normativa :

 

Ufficio :

Area IV

Dirigente:

Dott.ssa Maddalena Della Rosa

Responsabile :

Dirigente

Addetto al servizio :

Dott. Andrea Persico

Telefono :

0372.488.417

Fax :

0372.488.667

Orario di apertura :

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 16.30