RICHIESTE DI ASILO, RICONOSCIMENTO STATUS DI RIFUGIATO E PERMESSI DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE UMANITARIA

Richieste di asilo e riconoscimento status di Rifugiato

Coloro che temendo a ragione di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trovano fuori del paese di cui sono cittadini e non possono o non vogliono, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese, possono chiedere asilo ed il riconoscimento dello status di Rifugiato (art. 1 Convenzione di Ginevra del 1951) alle autorità di Polizia di frontiera, al momento dell’ingresso nel territorio dello Stato italiano, o presso la Questura nel cui ambito territoriale intendono eleggere domicilio.

Se non deve essere disposto il trattenimento del richiedente asilo, la Questura, entro 3 giorni dalla presentazione della domanda, rilascia all’interessato un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente asilo e, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, un permesso di soggiorno per richiesta asilo, rinnovabile fino alla definizione della domanda.

Con il permesso di soggiorno per richiesta asilo non si può lavorare, ma dopo sei mesi dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuta alcuna decisione, se il ritardo non è imputabile allo straniero interessato, lo stesso potrà ottenere un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.  Tale permesso da diritto alla iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Se il richiedente è privo di sufficienti mezzi di sussistenza, al momento della domanda può presentare una richiesta per accedere alle misure di accoglienza. A tal fine la Prefettura – UTG territorialmente competente, una volta accertato lo stato di bisogno, verifica la disponibilità di posti presso le strutture di accoglienza individuate dalla normativa e, in caso positivo, vi trasferisce l’interessato che ha fatto richiesta.

Solo in caso di indisponibilità di posti presso le predette strutture, la Prefettura U.T.G. eroga il contributo di prima assistenza. Detto contributo, erogabile nei limiti temporali di legge, è pari a € 17,56 e cessa il giorno in cui viene comunicata al richiedente la deliberazione sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. L'erogazione del contributo viene inoltre sospesa ove il richiedente sia avviato presso un centro di prima accoglienza.

Rifugiati

            Agli stranieri ai quali sia riconosciuto lo status di rifugiato, viene rilasciato un permesso di soggiorno per asilo che da diritto a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per rinnovare questo permesso non sono richiesti i requisiti del lavoro e dell’alloggio. Il rifugiato ha diritto all'iscrizione obbligatoria al S.S.N. da richiedere alla Azienda Sanitaria del luogo in cui vive; ha diritto inoltre all'iscrizione anagrafica, all'istruzione ed ai servizi di assistenza sociale. Ha inoltre diritto a richiedere il ricongiungimento di propri familiari in deroga al possesso dei requisiti del reddito e dell’ alloggio. Per sposarsi, non potendo rivolgersi alle autorità del proprio Paese, può ottenere la documentazione (nulla osta) richiesta tramite l’ Alto Commissariato delle Nazioni Unite. Ha inoltre diritto a richiedere alla questura, il rilascio del documento di viaggio (un documento equipollente al passaporto) che consente di viaggiare all'estero. Dopo 5 anni di residenza legale continuativa può chiedere la cittadinanza italiana.

Protezione umanitaria

            La protezione umanitaria, viene concessa quando, pur non sussistendo le motivazioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, la Commissione che valuta la domanda, riconosce, comunque, l’esistenza di un grave pericolo in caso di rientro dello straniero nel paese d’origine. In tali casi le Questure rilasciano un permesso per motivi umanitari di durata annuale rinnovabile – previo parere della Commissione - che consente il lavoro e da diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, all'iscrizione anagrafica, all’istruzione ed ai servizi di assistenza sociale.

Normativa :

 

Ufficio :

Area IV

Dirigente:

Dott.ssa Maddalena Della Rosa

Responsabile :

Sig.a Maria Ada Pendolino

Addetto al servizio :

Dott. Andrea Persico

Telefono :

0372.488.417

Fax :

 0372-.488.667

Orario di apertura :

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 16.30