Comune di Moscazzano


Statuto

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune è Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato e della Regione

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

Art. 2

Il territorio, la sede, lo stemma, albo pretorio

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq 7,93

La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti località: Casc. Dama, Casc. Letimbro, Casc. San Donato, Casc. Caselle, Casc. Colombare, Casc. Cà del Lupo, e Loc. Mulino e confina a:

Nord: Comune di Ripalta Cremasca

Sud: Comune di Montodine e Turano Lodigiano

Est: Comune di Montodine e Ripalta Guerina

Ovest: Comune di Credera Rubbiano

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo.

3. La sede del Comune è fissata in Via Roma n.29 - Moscazzano

Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune ricordano nella loro figurazione araldica lo storico Castello di Moscazzano e l’arma dei Grifoni.

5. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

Art. 3

I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1.Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2.Il Comune opera al fine di conseguire lo sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Il Comune riconosce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Il Comune assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.


CAPO II

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 4

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in primo luogo nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, fatto salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione.

Art. 5

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo ai sensi dell’art. n. 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 6

La programmazione

1. I Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 7

I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, sono approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

3. I regolamenti, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati per 15 giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.


CAPO III

PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI,

AZIONE POPOLARE, VOLONTARIATO

Art. 8

Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2. A tali fini:

a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;

b) garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n° 241;

c) valorizza le libere forme associative e di volontariato;

d) promuove Organismi di partecipazione;


Art. 9

Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardino, con esattezza, inequivocità e completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.

4. Il regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.


Art. 10

Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazione giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;

b) presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.

4. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

5. Il Comune adotta le misure regolamentari e organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

6. Il Comune in conformità alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale.


Art. 11

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. Il Comune promuove altresì forme di volontariato per un coinvolgimento della cittadinanza in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;

b) il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.

3. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune può erogare contributi economici, può inoltre concedere l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazioni finalizzate allo svolgimento della attività associativa.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni, servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopra indicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

5. Sull'accoglibilità delle domande ai fini della qualificazione della associazione si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta comunale

Art. 12

Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione popolare.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, per discutere temi di particolare importanza o istituendo organismi permanenti.

3. Detti Organismi possono essere costituiti:

a) per materia ed attività specifiche;

4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopra indicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e dell’atto costitutivo.

Art. 13

Iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini residenti hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere sottoscritte.

3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle stesse, entro 30 giorni dal ricevimento.

4. Delle istanze, petizioni, proposte - e delle relative risposte - è inviata copia, a cura del Segretario comunale.


Art. 14

Referendum Consultivo

1. Al Fine di conoscere l’opinione della cittadinanza su argomenti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.

2. E’ consentito indire referendum abrogativi per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale. La proposta di abrogazione o di revoca si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. E’ pure consentito indire referendum per deliberare l’inserimento nell’ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l’adozione di atti amministrativi generali non comportanti spese. Qualora la proposta comportasse l’abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, essi devono essere puntualmente indicati. La proposta sottoposta al referendum si indente approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa referendaria le seguenti materie:

- Revisione dello Statuto comunale;

- Tributi, bilancio e tariffe comunali;

- Urbanistica;

- Materie riguardanti le minoranze etniche e religiose.

5. I referendum sono indetti su richiesta:

a) del Consiglio comunale, mediante delibera approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

b) di n. 120 Cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto in caso di referendum consultivo, abrogativo o propositivo.

6. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione

contenente l’indicazione letterale del quesito.

7. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche nominati dalla Giunta, sentita la conferenza dei Capigruppo, affinché esprima parere circa l’ammissibilità del referendum stesso.

8. La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento in Comune.

9. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;

b) l’indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;

c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.

10. Il Segretario comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto, entro 15 giorni, il numero delle firme valide.

11. Nei successivi 15 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Commissione dei tre esperti di cui al precedente comma 7, previamente nominata dalla Giunta, affinché esprima parere, entro 20 giorni dal ricevimento degli atti, circa l’ammissibilità del referendum stesso.

12. L’ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell’attestazione del Segretario di cui al comma 10 e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 15 giorni dal ricevimento del parere della Commissione degli esperti.

13. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a) insufficienza del numero di firme valide;

b) incompetenza comunale in materia;

c) in quanto concernente materie di cui al precedente comma 4;

d) incomprensibilità o indeterminatezza del quesito.

14. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque le votazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, circoscrizionali e di comitati di frazione.

15. Hanno diritto di partecipare alle votazioni del referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica dalle ore 8 alle ore 22.

16. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.

17. All’onere finanziario per le spese comportate dal referendum l’Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.


CAPO IV

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI


Art. 15

Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune, in conformità al D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali :

a) il Consiglio comunale;

b) la Giunta comunale;

c) il Sindaco.

2. Il Consiglio comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. E' il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

5. La durata in carica del Sindaco e del Consiglio comunale, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, le modalità della elezione, nonché la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

6. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.


Art. 16

Il Consiglio comunale: poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale e determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Il Consiglio comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. La Presidenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco ovvero, nel caso questi non fosse Consigliere comunale, dal Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti presente in Consiglio.

5. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e conduzione dei lavori del Consiglio comunale secondo le modalità specificate dal Regolamento degli Organi collegiali.


Art. 17

Le competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali, nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali e regionali:

a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:

§ Statuto

§ convalida dei Consiglieri eletti

§ costituzione delle Commissioni di indagine sulla attività dell'Amministrazione

§ costituzione delle Commissioni consiliari

§ eventuale modifica ai gettoni dei Consiglieri

§ conferma Delibere rinviate per il riesame

b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:

§ Regolamenti comunali, con esclusione di quelli la cui adozione la legge riserva ad altro organo

§ disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

§ istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote

c) Indirizzo dell'attività:

§ indirizzi generali di governo

§ relazioni previsionali e programmatiche

§ programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici

§ bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni

§ piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi

§ pianificazione nell’ambito dei lavori pubblici

d) Organizzazione interna dell' Ente :

§ criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

§ assunzione diretta dei pubblici servizi

§ concessione dei pubblici servizi

§ costituzione di Istituzioni

§ costituzione di Aziende speciali e loro statuti

§ indirizzi operativi per le Aziende e Istituzioni

§ costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata

§ regolamenti di organizzazione

§ affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione

e) Organizzazione esterna dell'Ente :

§ le convenzioni tra Comuni, con la Provincia ed altri Enti pubblici

§ costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma

§ definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge

f) Gestione ordinaria e straordinaria :

§ gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari

§ la partecipazione a società di capitali

§ la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio

§ l'emissione dei prestiti obbligazionari

§ le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

§ verifica equilibri di bilancio

§ riconoscimento debiti fuori bilancio

§ convenzione di tesoreria

§ dichiarazione di prevalente interesse pubblico e assenza di contrasto dell’opera realizzata abusivamente con rilevanti interessi urbanistici e ambientali al fine di evitarne la demolizione.

g) Controllo dei risultati di gestione :

§ nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di contabilità partecipa alla definizione, all’adeguamento ed esercita il controllo periodico dello stato di attuazione dei programmi, della capacità di spesa, dei rendiconti di gestione e dei conti consuntivi riguardanti i programmi stessi

§ elezione del Revisore del Conto.


Art. 18

Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.


Art. 19

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può costituire commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione nonché commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.

4. Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

5. E' attribuita alle opposizioni la presidenza della commissione consigliare di indagine e di quelle altre che il Consiglio comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia. Il Regolamento determina la procedura di nomina del presidente.


Art. 20

Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, nonché della eventuale votazione delle mozioni, sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta. In tal caso il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. I Consiglieri comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale, dando nel contempo indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di contabilità.


Art. 21

Dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’ art. 141 comma 1 lettera b) n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.


Art. 22

Decadenza del Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza per i motivi di cui al comma precedente sono disciplinate dalla legge.

3. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 3 giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a n. 3 sedute consecutive ovvero a n.3 sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.


Art. 23

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.


Art. 24

Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori al massimo pari a quanto stabilito dalla legge.

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore, oltre ai Consiglieri comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.


Art. 25

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio comunale con diritto di voto.

2. Il Sindaco, nei limiti di cui al comma 1 del precedente art. 24, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

5. Il Sindaco sentita la Giunta presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi del art. n. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

7. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco neo eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni, essa è presieduta dal Sindaco.

8. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

9. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.


Art. 26

Discussione del programma di governo

1. Il Sindaco, entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio, sentita la Giunta, consegna ai Capi gruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro 90 giorni dalla prima seduta, il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.


Art. 27

Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento

ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo.

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.


Art. 28

Le competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art.107, commi 1 e 2,D.Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

3. Compete alla Giunta l'adozione del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.

5. La Giunta adotta il Piano Esecutivo di Gestione e conseguentemente assegna ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obbiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

6. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

7. La Giunta determina le aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei pubblici servizi. La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all' adozione ai sensi dell' art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La Giunta, inoltre:

­ delibera in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;

­ ha compiti di pianificazione nell’ambito delle assunzioni;

­ approva gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio;

­ approva il Peg e i relativi aggiornamenti, affidando agli organi gestionali gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;

­ destina il fondo di riserva;

­ approva i progetti dei lavori pubblici e le relative perizie di variante e/o suppletive;

­ nomina gli organismi che non siano di competenza di altri organismi (commissioni di gara e di concorso, commissione edilizia, delegazione sindacale di parte pubblica, Nucleo di valutazione e controllo strategico e così via);

­ dispone in materia di lite, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;

­ delibera in materia tributaria e tariffaria, nel rispetto dell’ambito di competenza consiliare;

­ dispone i criteri per l’erogazione di contributi, secondo le procedure regolamentari;

­ affida gli incarichi professionali che non siano di competenza del Sindaco in base alla legge e ai regolamenti.

­ determina l’indennità del Sindaco e degli Assessori.

Art. 29

Il Sindaco: funzioni e poteri

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicesindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

4.Salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovraintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza vengono adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 267/2000.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs n. 267/2000, nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale sulla Organizzazione degli uffici e dei servizi.

8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi il Segretario comunale dell'Ente, il Direttore generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario comunale.

9. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, e d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.


Art. 30

Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:

a) convoca e presiede la Giunta comunale l'ordine del giorno e determinando il giorno e l'ora dell'adunanza;

b) convoca e presiede il Consiglio comunale fissando l'ordine del giorno e determinando il giorno e l'ora dell'adunanza;

b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

e) esercita la rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio.

f) cura l'osservanza dei Regolamenti;

g) rilascia attestati di notorietà pubblica;

h) conclude gli accordi di programma di cui all' art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

i) adotta quale rappresentante della comunità locale le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica;

l) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle disposizioni di legge.

Sono inoltre di competenza del Sindaco in qualità di organo responsabile dell’Amministrazione Comunale:

1) nomina e revoca gli Assessori

2) nomina e revoca il Vice Sindaco

3) nomina e revoca il Responsabile di Area e Servizio

4) nomina e revoca il Segretario Comunale

5) può nominare il Direttore Generale alle condizioni prescritte dalla Legge o conferisce le relative funzioni al Segretario

6) impartisce direttive al Segretario nonché al Direttore, se nominato

7) affida gli incarichi di collaborazione esterna per funzioni direttive e di alta specializzazione

8) sulla base degli indirizzi consiliari, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni

9) nell’ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi del C.C. e sentite le categorie interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei Servizi pubblici.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all' art.54 del D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini;

3. Il Sindaco, nell’ambito del proprio Comune, è responsabile della Protezione civile.

Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all' art. 36 del Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con DPR 6 febbraio 1981, n. 66.

4. Sono inoltre di competenza del Sindaco le seguenti funzioni gestionali:

­ gli atti assegnati all’autorità sanitaria locale, comprese le ordinanze per emergenze sanitarie previste dall’articolo 50, comma 5, del TUEL , nonché i provvedimenti repressivi sulle industrie insalubri ai sensi degli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie;

­ le ordinanze di cui agli articoli 6 e 7 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992);

­ le sanzioni e le ordinanze previste dalle norme sul commercio (articoli 22 e 29 D.Lgs. 114/1998);

­ l’ordinanza-ingiunzione e l’ordinanza di archiviazione previste dall’art. 18 della legge 689/1981 (il Sindaco è infatti “l’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17”);

­ le sanzioni amministrative per le fattispecie di reato depenalizzate dal D.Lgs. 507/1999;

­ le ordinanze contingibili e urgenti e gli altri adempimenti spettanti all’ufficiale di governo (articolo 54 del TUEL)


Art. 31

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza

o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Ne consegue lo scioglimento del Consiglio a norma dell' art. 53 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.


CAPO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 32

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 267/2000, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita ai Dirigenti.

3. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito Regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

4. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l' adozione di atti e provvedimenti amministrativi che la legge e lo Statuto non riservino tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell' Ente e non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente :

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione, ripristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

5. Le funzioni di cui al precedente comma 4 possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale ai sensi del comma 4,dell' art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto delle norme del presente Statuto.

Possono altresì essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, in mancanza di Dirigenti e nel caso di non applicazione del precedente comma, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

6. Il Dirigente, il Responsabile degli uffici e dei servizi e il Segretario comunale, nel caso di cui al comma 5 del presente articolo, sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art. 2229 del Codice Civile oppure di alto valore in base all'art. 2222 dello stesso Codice.

8. La copertura dei posti dei Dirigenti, dei Responsabili dei servizi e degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

9. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell' Ente.

10. Il Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la durata massima dell' incarico, il trattamento economico, il riconoscimento dell' indennità "ad personam" all' incaricato commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

11. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall' art. 169 del DLgs n. 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.

12. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina altresì la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell' art. 36 del DLgs n. 29/93.

13. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.

14. Con apposito regolamento, in conformità delle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, si norma la materia della disciplina del personale dipendente.

Art. 33

Direttore generale

1. Previa stipula della convenzione prevista dall'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco può procedere, ai sensi del precedente art.31 comma 8 , alla nomina del Direttore generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.

2. In assenza della convenzione di cui al precedente comma il Sindaco può conferire al Segretario comunale, ai sensi del precedente art.31 comma 8, le funzioni di Direttore generale.

3. Al Direttore generale compete:

a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco;

b) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2, art. 197 del DLgs n. 267/2000;

c) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all' art.169 del D.Lgs. n. 267/2000.

A tali fini al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli uffici e dei servizi dell'Ente ad eccezione del Segretario comunale.

4. Previa deliberazione della Giunta comunale il Direttore generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.


Art. 34

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art.98 del D.Lgs n. 267/2000.

2. La legge e il Regolamento di cui al D.Lgs n. 267/2000 disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del DLgs n. 165/01 e successive modificazioni.

3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel Regolamento previsto dal D.Lgs. n. 267/2000. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al precedente comma 3, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.

6. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. n. 147 del D.Lgs. n. 267/2000. Qualora il Sindaco lo richieda , per particolari atti o provvedimenti, il Segretario comunale svolgerà i compiti sopra richiamati anche a mezzo di relazioni e contributi scritti.

7. Il Segretario comunale:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell’Ente.

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

8. Il Segretario comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell' Ente.

9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale.

10. Il Segretario comunale, ove non sia stato nominato un Direttore generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.

11. E' data facoltà al Segretario comunale, nell'ambito delle proprie funzioni, di conferire la competenza per particolari determinazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprano posti in dotazione organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.

12. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l'individuazione di un vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.


Art. 35

I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, quando comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. In caso di assenza dei Responsabili dei servizi i pareri sono espressi dal Segretario comunale per quanto di competenza.


Art. 36

I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3.Il Comune può gestire i servizi pubblici privi di rilevanza industriale oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:

a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

c) istituzioni per la gestione di servizi sociali;

4. Le tariffe dei servizi pubblici locali che siano privi di rilevanza industriale sono determinate dalla Giunta in misura tale da assicurare l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della annessa gestione ai sensi dell’art.117 del D.Lgs n. 267/2000.

5. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio comunale.

6. Ai servizi pubblici locali si applica quanto previsto dal D.Lgs. n.286/1999 relativamente alla loro qualità ed alla carta dei servizi e dagli artt. 113 e 113/bis del T.U.E.L., come modificato dall’art. 35 della L. 448/2001.


Art. 37

Le convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti stessi, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.


Art. 38

I consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l'esercizio associato di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.267/2000, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni ed Enti aderenti al Consorzio.

4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art.50 e dalla lettera m) del comma 2 dell'art.42 del D.Lgs. n. 267/2000 e deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; lo Statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.

8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

9. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività di cui all’art. 113/bis del T.U.E.L.. Si applicano le norme previste per le Aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

10. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano tutte le disposizioni previste dall'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e delle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le Aziende speciali degli enti locali.


Art. 39

Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono nominati ed eventualmente revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.

5. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.


Art. 40

Società per azioni e a responsabilità limitata

ANCI

1. La Società per azioni e la Società a responsabilità limitata sono costituite qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. La disciplina della società per azioni è stabilita dall’art. 2325 e seguenti del Codice civile.

3. La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita dall’art. 2472 e seguenti del Codice civile.

4. Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministratori, dirigenti o sindaci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale. Il numero degli amministratori, dirigenti o sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna società, stabiliti nell’atto costitutivo. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all’art. 2458 del Codice Civile e la deroga stabilita dall’art. 67 del D. Lgs. N. 267/2000.

5. Il Comune è tenuto a nominare uno o più amministratori o sindaci negli organi d’amministrazione e di controllo delle società per azioni od a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria al capitale del Comune stesso, secondo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs n. 267/2000 e dell’atto costitutivo della società. Il Comune è tenuto a nominare almeno un componente del Consiglio d’amministrazione, dell’eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori nelle società miste di cui al DPR n. 533/1996 e, nel caso di altri enti pubblici promotori, ripartendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni dell’atto costitutivo della società. Per le nomine suddette vige le deroga stabilita dall’art. 67 del D. Lgs n. 267/2000.


Art. 41

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.

3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici o al bilancio, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

7. Per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi . L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario di Governo della Regione o dal Prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Provincie o dei Comuni .

10. Gli accordi di programma, ad eccezione di quelli che comportano variazioni degli strumenti urbanistici o al bilancio, sono conclusi dal Sindaco.


Art. 42

Unione di Comuni

1. Il Comune al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di propria competenza può promuovere una Unione di Comuni o aderirvi.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il Presidente dell'Unione venga scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli comunali associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni associati.

5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.


CAPO VI

COLLABORAZIONE

TRA COMUNE E PROVINCIA

Art. 43

I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge Regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, come in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività e opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.


Art.44

La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.



CAPO VII

FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 45

Autonomia finanziaria

1. L' autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.

2. Il Comune disciplina le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, applicando i principi previsti dallo “Statuto dei diritti del contribuente” approvato con la Legge n. 212 /2000.

3. Gli amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio comunale.

Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

4. Nel rispetto dell’art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000 il Comune applica i principi contabili stabiliti nel Testo Unico con apposito Regolamento di contabilità.


Art. 46

Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.

4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio comunale si avvalgono del Revisore del conto e le modalità del controllo sono quelle contenute negli artt. 196 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000 e nel Regolamento di contabilità.


Art. 47

Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad uno dei soggetti, di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 267/2000, delegato alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzato, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti comunali e da norme pattizie.

2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dagli artt. 208 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000, da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di contabilità.

3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente del Comune. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale e del Direttore generale se nominato.

Art. 48

Contabilità e Servizio finanziario

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2. Con il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi, viene disciplinata l' organizzazione del Servizio finanziario o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.

3. La Giunta comunale, in conformità all' art. 169 del D.Lgs n. 267/2000, al Regolamento di contabilità ed alla proposta di piano elaborata dal Direttore generale se nominato ai sensi del precedente art. 36, definisce il piano esecutivo di gestione, o il piano risorse ed obiettivi, emanando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi o al Segretario comunale.

4. Il Responsabile del Servizio, con il coordinamento del Segretario comunale, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

5. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con l' apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.


Art. 49

Verifica dell'efficienza ed efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee, la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai Servizi.

2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.


Art. 50

Revisore del conto

1. Il Consiglio comunale provvede, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del conto, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri o all'Ordine dei Dottori commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori contabili.

2. Il revisore del conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Valgono per il Revisore del conto le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all' amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l' organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal Regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall' organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all' organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000.

5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare all'assemblea dell' organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari, all' organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all' organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

6. Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario.

8. Il Revisore può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio finanziario, procedere ad atti di controllo. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale (se istituito), al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco ( il Presidente del Consiglio comunale) è tenuto, in tal caso, a riunire il Consiglio comunale entro venti giorni.

9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’ art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000.

10. Il Revisore cessa dall' incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l' incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento di contabilità.

CAPO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51

Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 52

Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 50 si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da un quinto dei consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.


Art. 53

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio.


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